La necessità di una Riforma nel settore dell’intermediazione
immobiliare
Oggi chiunque può avviare un attività di intermediazione
immobiliare, è sufficiente avere un titolo di studio, seguire un corso per
mediatori di durata media 3/6 mesi, sostenere un esame presso la propria CCIAA,
procedere con l’iscrizione al Rea e siamo diventati agenti immobiliari. Sembra
tutto abbastanza semplice, infatti è così, non ci sono vincoli di conoscenze
tecniche (ad eccezione di quanto
si può acquisire durante il corso) o di praticantato. La Legge di
riferimento per l’intermediazione immobiliare, L. 39/89 e successive modifiche,
definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e ha diritto alla provvigione
da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Pertanto, oggi il mediatore deve solo mettere le parti in
relazione, comunicare alle parti le cose a lui conosciute o conoscibili sullo
stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto della compravendita e se
richiesto, redigere un preliminare di vendita. Vi sono altre formalità da parte
del mediatore da esplicare, ma sono di natura burocratica. Il mercato
immobiliare però, richiede ormai una figura professionale meglio definita, non
più un mediatore ma un consulente immobiliare.
Vi sono già delle indicazioni da parte della Comunità
Europea in merito alla figura del mediatore immobiliare, ma l’Italia ancor oggi
non ha risposto.
Una proposta di aggiornamento all’attuale Legge, al fine di meglio
garantire la professionalità e quindi l’utente finale, potrebbe essere l’inserimento
di alcuni obblighi quali :
1)
periodo di praticantato di almeno 12 mesi per
accedere agli esami abilitanti (oltre il corso già vincolante);
2)
corsi di aggiornamento periodici;
3)
conferimento
di incarico in forma scritta in esclusiva o non esclusiva, per proporre in
vendita un immobile;
4)
Redigere una stima commerciale dell’immobile in
forma scritta da allegare al conferimento di incarico;
5)
verifica della conformità urbanistica dell’immobile
e relative certificazioni previste;
6)
redigere una due diligence immobiliare da
consegnare alla parte acquirente prima della sottoscrizione di un contratto
preliminare o definitivo di vendita;
7)
inasprimento della pena per l’esercizio abusivo
dell’attività di mediatore parificandola all’esercizio abusivo di una
determinata professione.
I benefici di questi obblighi da parte del mediatore e del
consumatore sarebbero molteplici. Vorrei soffermarmi per sviluppare ogni punto
proposto, ma preferisco attendere le Vostre
considerazioni.