mercoledì 30 maggio 2012

bluimmobiliare
La necessità di una Riforma nel settore dell’intermediazione immobiliare
Oggi chiunque può avviare un attività di intermediazione immobiliare, è sufficiente avere un titolo di studio, seguire un corso per mediatori di durata media 3/6 mesi, sostenere un esame presso la propria CCIAA,  procedere con l’iscrizione al Rea e  siamo diventati agenti immobiliari. Sembra tutto abbastanza semplice, infatti è così, non ci sono vincoli di conoscenze tecniche (ad eccezione di quanto si può acquisire durante il corso) o di praticantato. La Legge di riferimento per l’intermediazione immobiliare, L. 39/89 e successive modifiche, definisce  mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.  
Pertanto, oggi il mediatore deve solo mettere le parti in relazione, comunicare alle parti le cose a lui conosciute o conoscibili sullo stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto della compravendita e se richiesto, redigere un preliminare di vendita. Vi sono altre formalità da parte del mediatore da esplicare, ma sono di natura burocratica. Il mercato immobiliare però, richiede ormai una figura professionale meglio definita, non più un mediatore ma un consulente immobiliare.
Vi sono già delle indicazioni da parte della Comunità Europea in merito alla figura del mediatore immobiliare, ma l’Italia ancor oggi non ha risposto.
Una proposta di aggiornamento all’attuale Legge, al fine di meglio garantire la professionalità e quindi l’utente finale, potrebbe essere l’inserimento di alcuni obblighi quali :
1)      periodo di praticantato di almeno 12 mesi per accedere agli esami abilitanti (oltre il corso già vincolante);
2)      corsi di aggiornamento periodici;
3)       conferimento di incarico in forma scritta in esclusiva o non esclusiva, per proporre in vendita un immobile;
4)      Redigere una stima commerciale dell’immobile in forma scritta da allegare al conferimento di incarico;
5)      verifica della conformità urbanistica dell’immobile e relative certificazioni previste;
6)      redigere una due diligence immobiliare da consegnare alla parte acquirente prima della sottoscrizione di un contratto preliminare o definitivo di vendita;
7)      inasprimento della pena per l’esercizio abusivo dell’attività di mediatore parificandola all’esercizio abusivo di una determinata professione.
I benefici di questi obblighi da parte del mediatore e del consumatore sarebbero molteplici. Vorrei soffermarmi per sviluppare ogni punto proposto,  ma preferisco attendere le Vostre considerazioni.